Riconosciuto il minore dal padre biologico, nonostante quest’ultimo sia stato aggressivo con l’ex compagna e madre del minore

Gli episodi di aggressione lamentati dalla donna sono da considerarsi occasionali e intercorsi nel momento della rottura dei rapporti tra le parti e, ove pure provati, non possono ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale

Riconosciuto il minore dal padre biologico, nonostante quest’ultimo sia stato aggressivo con l’ex compagna e madre del minore

Via libera al riconoscimento del minore da parte del padre biologico nonostante l’opposizione della madre, opposizione centrata sugli episodi di aggressione posti in essere dall’uomo nei suoi confronti durante la pregressa convivenza. I giudici ribadiscono che, in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, bilanciamento da compiersi valutando la sussistenza di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice riconoscimento da parte del genitore biologico e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. In sostanza, il riconoscimento del figlio naturale costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che gli episodi di aggressione lamentati dalla donna ricorrente erano oggetto di accertamento nel procedimento penale in corso e che essi, in ogni caso, erano da considerarsi occasionali e intercorsi nel momento della rottura dei rapporti tra le parti e, ove pure fossero risultati provati, non potevano ritenersi di gravità tale da impedire il riconoscimento del minore da parte del padre naturale. (Ordinanza 5634 del 23 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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