Rilevanti e invalidanti patologie per l’ex moglie: ha diritto all’assegno divorzile

Per i giudici, difatti, anche lo stato psico-fisico può assumere una rilevanza ai fini dell’assegno divorzile in funzione assistenziale

Rilevanti e invalidanti patologie per l’ex moglie: ha diritto all’assegno divorzile

Assegno divorzile all’ex moglie che, a causa di rilevanti e invalidanti patologie, non ha residue abilità lavorative.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 34832 del 30 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile riconosciuto alla donna.
In generale, in materia di assegno divorzile con funzione assistenziale, è necessario l’accertamento rigoroso dei presupposti fondanti tale finalità, presupposti che ricorrono in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge che richiede l’assegno e che, quindi, non è più in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ragionando in questa ottica, è necessario, poi, valutare tutte le circostanze del caso concreto, e, nella vicenda in esame, le patologie di cui soffre la donna assumono una rilevanza, ai fini dell’assegno in funzione assistenziale, di natura incrementale e devono essere valutate anche sotto il profilo economico.
Via libera definitivo, quindi, per l’assegno mensile di 150 euro riconosciuto in favore della donna.
Ciò detto, i magistrati chiariscono che, in tema di divorzio, se il coniuge non ha contribuito alla vita coniugale ed alla formazione del patrimonio familiare, allora, nella liquidazione dell’assegno divorzile va escluso il riconoscimento della componente compensativa, essendo irrilevante il fatto che il mancato apporto sia stato incolpevole, poiché causato, nella vicenda in esame, da patologie che, tuttavia, possono incidere sul quantum della componente assistenziale, elevabile proprio in considerazione della peculiare condizione di malattia del coniuge più debole e delle necessità ad essa connesse.
Alla luce di tale prospettiva, nella vicenda in esame, i giudici hanno dato conto dei redditi dei due ex coniugi (sia del reddito principale che di redditi extra), delle spese principali da loro sostenute, della loro età, della durata della vita in comune e delle ragioni per le quali la donna non ha residue abilità lavorative in ragione delle documentate patologie invalidanti.

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