Rilevazione elettronica della velocità: le postazioni debbono essere segnalate e ben visibili

Tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, in sostanza, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi

Rilevazione elettronica della velocità: le postazioni debbono essere segnalate e ben visibili

La norma del Codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale per la violazione, rilevata con telelaser, del limite di velocità. I giudici ritengono corretta la visione proposta dall’amministrazione comunale, secondo cui il sintagma “preventivamente segnalate” è diverso dal significato del sintagma “ben visibili”, anche perché un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato. (Ordinanza 9556 del 7 aprile 2023 della Corte di Cassazione)

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