Ripartizione delle spese straordinarie per i figli minori: non automatica la suddivisione a metà tra i due genitori

Necessario effettuare la ripartizione tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore

Ripartizione delle spese straordinarie per i figli minori: non automatica la suddivisione a metà tra i due genitori

In materia di ripartizione pro quota delle spese straordinarie per i figli minori, esse non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore, cioè di ciascun genitore. Tuttavia, va considerato, aggiungono i giudici, che all’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie), e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento. Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri indicati per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un’esigenza anche direttamente perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice deve compiere per stabilirne la ripartizione. (Ordinanza 6933 dell’8 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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