Salva il figlio dalla violenza del padre ma ciò non basta per evitare l’adozione del minore

A inchiodare la donna sono le accertate gravi condizioni di deprivazione psico-fisica del minore

Salva il figlio dalla violenza del padre ma ciò non basta per evitare l’adozione del minore

Salva il figlio dall’aggressione omicida del padre ma non è in grado di prendersene cura: legittima, quindi, l’adozione del minore. Respinte le obiezioni proposte dalla donna e mirate a sottolineare il gesto compiuto a tutela del figlio. Decisiva, secondo i giudici, la precaria situazione del bambino, che a 7 anni si presentava in condizioni di malnutrizione, mangiava solo cose liquide, portava ancora il pannolino e non si era mai relazionato con altri bambini. Per i giudici la donna è impossibilitata palesemente a prendersi cura del figlio. Ciò perché non vi sono dubbi sullo stato di abbandono del bambino e sulle inadeguate capacità genitoriali della donna, nonostante, come detto, ella abbia salvato il figlio dalla violenza del padre. Fondamentale, secondo i giudici, il riferimento alle accertate gravi condizioni di deprivazione psico-fisica del bambino e alla inesistenza della patologia autistica attribuitagli dalla donna. Inequivocabile la complessiva incapacità della donna di far fronte ai bisogni primari del bambino, sia sotto il profilo della cura che della nutrizione che del sostanziale isolamento in cui il minore veniva cresciuto. (Ordinanza 3648 del 7 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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