Sanzioni stradali: la PA deve dimostrare l’omologazione e la taratura dell’autovelox
In caso di sanzione stradale emessa tramite autovelox, è responsabilità dell'amministrazione pubblica dimostrare che lo strumento è stato omologato correttamente e ha subito la taratura periodica.

La Corte Suprema ha sottolineato che dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del Decreto Legislativo 285/1992, tutti i dispositivi di misurazione della velocità devono essere regolarmente testati per la funzionalità e la taratura. In caso di contestazioni riguardanti l'affidabilità del dispositivo, il giudice deve verificare se tali controlli siano stati effettuati, non importa se l'apparecchiatura funzioni manualmente o automaticamente. È necessario dimostrare il corretto funzionamento con apposite certificazioni di omologazione e conformità anche in presenza di dubbi sulla funzionalità dell'apparecchio.
La Cassazione ha specificato che non è sufficiente che il dispositivo sia omologato, ma è fondamentale confermare la regolare taratura periodica in caso di contestazione. Tale prova deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione e non può essere dimostrata tramite altri mezzi diversi dalle certificazioni ufficiali di omologazione e conformità. Inoltre, la verifica della funzionalità e affidabilità dell'apparecchio non può essere desunta dal verbale di contravvenzione, poiché non è considerato un documento privilegiato per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo quanto rilevato dagli agenti.
Nel caso in cui siano presenti prove chiare ed inequivocabili del funzionamento corretto del dispositivo di rilevazione della velocità, è compito della parte sanzionata dimostrare il contrario. Nel caso specifico affrontato dalla sentenza, il giudice di appello ha verificato, attraverso il verbale contestato, che l'apparecchio era correttamente omologato e aveva il certificato di taratura datato solo tre giorni prima dell'infrazione, confermando così il suo corretto funzionamento (Cass. n. 19732 del 17 luglio 2024).