Scritto omofobo sul proprio blog: legittima la condanna, che non rappresenta una violazione della libertà di espressione
Nessuna obiezione rispetto all’operato dei giudici nazionali. Sacrosanta la condanna per l’autore dello scritto condiviso on line

Legittima la sanzione adottata dalla magistratura di uno Stato nei confronti del privato cittadino che sul suo blog personale pubblica uno scritto dal chiaro tenore omofobo. Impossibile catalogare il provvedimento giudiziario nazionale come una violazione della libertà di espressione come riconosciuta dalla ‘Convenzione europea per i diritti dell’uomo’. Questo l’importante chiarimento fornito dai giudici comunitari in merito alla vicenda relativa a uno scritto omofobo pubblicato on line da un alto funzionario della Chiesa greco-ortodossa nel dicembre del 2015, cioè quando il parlamento greco si accingeva a discutere una proposta di legge che introduceva la normativa relativa alle unioni di coppie omosessuali. Quello scritto fece finire sotto processo l’autore – l’equivalente di un vescovo cattolico –, poi condannato per istigazione all’odio e alla discriminazione. E la decisione del magistrato greco è ritenuta corretta dai giudici comunitari, poiché l’alto funzionario della Chiesa greco-ortodossa ha in realtà violato la ‘Convenzione europea per i diritti dell’uomo’, cercando di utilizzare il diritto alla libertà di espressione per scopi chiaramente contrari ai valori promossi dalla ‘Convenzione’ stessa. (Sentenza del 31 agosto 2023 della Corte europea dei diritti dell’uomo)