Scuola pubblica o privata? I genitori discutono e il giudice decide
Necessario verificare, nello specifico, non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scuola più onerosa, ma anche la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative

Unica stella polare è il concreto interesse - morale e materiale - del minore. E in questa ottica va tenuto ben presente, spiegano i giudici, che, Codice Civile alla mano, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Proprio per questo, nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su una questione di particolare importanza per la persona del minore, come la scelta della scuola, il giudice, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non sono stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. Ma una tale decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame. Ciò significa che la scelta del giudice deve essere indirizzata non facendo prevalere le personali convinzioni sull’interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando, innanzi tutto, l’età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico-fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria. (Ordinanza 26820 del 19 settembre 2023 della Cassazione)