Se la convivenza con un nuovo compagno è catalogabile come relazione sentimentale, allora la donna può conservare il diritto all’assegno divorzile
Impossibile parlare di famiglia di fatto, difettando il riscontro di una progettualità esistenziale comune nell’ambito di un modello familiare

Confermato l’assegno divorzile all’ex moglie che, chiuso ufficialmente il matrimonio, ha già un altro uomo. I giudici precisano che una mera relazione sentimentale non è assolutamente paragonabile a una convivenza more uxorio dotata di stabilità e di prospettive per il futuro. Inutile, nella vicenda presa in esame dai giudici, il richiamo fatto dall’ex marito al rapporto di convivenza portato avanti da tempo dall’ex moglie con un uomo. I giudici ribadiscono, in premessa, che l’instaurazione da parte del divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile. Nella vicenda presa in esame, però, aggiungono i giudici, la relazione della donna con un nuovo compagno non è tale da configurare una famiglia di fatto, difettando del tutto il riscontro di una progettualità esistenziale comune nell’ambito di un modello familiare, dovendosi piuttosto parlare di una mera relazione sentimentale. (Ordinanza 32847 dell’8 novembre 2022 della Corte di Cassazione)