Separazione addebitata all’uomo: ciò non basta per riconoscere alla donna l’assegno di mantenimento

Necessario comunque valutare la fragilità della posizione economica della moglie a fronte di quella solida del marito

Separazione addebitata all’uomo: ciò non basta per riconoscere alla donna l’assegno di mantenimento

L’addebito della separazione coniugale al marito non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, che, comunque, deve are prova della mancanza per lei di adeguati redditi propri e deve anche certificare l’esistenza di una propria posizione di debolezza economica rispetto al marito. Nel caso preso in esame dai giudici, quindi, i riflettori vanno puntati sulla situazione reddituale della donna, anche perché non può bastare il riferimento a una sua astratta capacità lavorativa, connessa, in sostanza, all’età – poco più di 50 anni –, per negarle il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Su questo fronte è necessario chiarire di quali redditi dispone la donna e quale attività lavorativa ella esercita in concreto. E questo approfondimento è ancor più importante poiché, osservano i giudici, la donna ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, avendo dovuto dedicarsi ai figli per proteggerli dal comportamento violento del padre, condannato in via definitiva alla pena di sette anni di reclusione per maltrattamenti a carico non solo della moglie ma anche dei figli. (Ordinanza 30412 del 17 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)

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