Separazione consensuale: non tutti gli accordi dei coniugi sono uguali
In caso di separazione consensuale, bisogna distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale, i quali non sono suscettibili di modifica o revoca né possono essere sostituiti dal successivo divorzio.

Questi ultimi sono infatti accordi autonomi che regolano i reciproci rapporti dei coniugi. Occorre quindi indagare la comune intenzione dei coniugi per distinguere le due tipologie.
Nel caso finito sotto l’esame della Cassazione, la questione emersa riguarda le condizioni della separazione consensuale, ratificate dal Tribunale. Gli ex coniugi avevano in fatti concordato, oltre ad un assegno mensile per la moglie, l'assegnazione della casa coniugale a lei, già adibita come residenza per la famiglia, senza alcun affitto da pagare.
Dopo la pronuncia della Corte d’Appello sul divorzio, che aveva revocato l’assegnazione della casa familiare, l'ex marito contestava tale accertamento dinanzi ai Giudici di legittimità. Da un lato, criticava la revoca dell'assegnazione della casa familiare, senza una sua richiesta. Dall'altro, sosteneva che il giudice del divorzio non avrebbe dovuto intervenire su questa questione, poiché l'assegnazione della casa familiare in fase di separazione consensuale era frutto di un accordo autonomo e separato dalle condizioni di separazione in sé.
Secondo la Cassazione le clausole legate direttamente alla separazione (e quindi agli obblighi coniugali immediatamente dopo la separazione) e quelle collegate solo incidentalmente a essa (come le regolazioni patrimoniali) possono coesistere nello stesso atto, ma con regole legali differenti. Gli accordi sulla separazione possono essere modificati in seguito alla pronuncia del divorzio, mentre gli accordi occasionati dalla separazione rimangono vincolanti e non possono essere toccati dal giudice del divorzio.
Il giudice del merito, dunque, deve interpretare l'accordo di separazione consensuale tenendo conto dell'intenzione comune delle parti, rispettando i criteri definiti dalla legge, per distinguere tra le due categorie di accordi. Secondo la Cassazione nel caso in questione, la sentenza impugnata ha sbagliato nell'interpretazione dei princìpi, essendo stata superficiale nell'analizzare se l'assegnazione della casa corrispondesse alle esigenze essenziali della separazione (Cass. civ., sez. I, sent., 22 luglio 2024, n. 20034).