Separazione personale, il contributo per le esigenze abitative del genitore non assegnatario della casa familiare gli va versato a prescindere dalla stipula di un contratto di locazione

Le esigenze abitative che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario

Separazione personale, il contributo per le esigenze abitative del genitore non assegnatario della casa familiare gli va versato a prescindere dalla stipula di un contratto di locazione

Nel contesto degli effetti provocati dalla separazione personale tra moglie e marito i giudici sanciscono che il versamento del contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative del genitore non assegnatario della casa familiare non può essere subordinato alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario. Smentita la tesi secondo cui il riconoscimento del contributo di mantenimento per esigenze abitative dipende dall’effettiva stipula di un contratto di locazione e dalla prova della effettiva residenza in capo alla parte a cui favore il contributo è previsto. Nello specifico caso preso in esame, peraltro, le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre loro collocataria non sono più rientrate nella casa familiare, dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre. Da quel momento sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale. E in questo quadro la circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la donna con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative. (Ordinanza 26272 del 6 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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