Servizi di veicoli a noleggio con conducente: illegittima la limitazione al numero di licenze

Possibile, invece, imporre l’ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale. Ciò per la corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché per la protezione dell’ambiente

Servizi di veicoli a noleggio con conducente: illegittima la limitazione al numero di licenze

La limitazione del numero di licenze di servizi di veicoli a noleggio con conducente nell’agglomerato urbano di una città - Barcellona, per la precisione - è contraria al diritto dell’Unione Europea. Per contro, imporre l’ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale può rivelarsi necessario, osservano i giudici, per la corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché per la protezione dell’ambiente. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame le istanze di una società che è titolare di autorizzazioni per la gestione di un servizio di noleggio di veicoli con conducente nell’area metropolitana di Barcellona. Nello specifico, la società ha contestato una normativa locale, relativa ai servizi di noleggio con conducente, che, da un lato, impone che le imprese già in possesso di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di noleggio con conducente urbani e interurbani in Spagna ottengano una licenza aggiuntiva al fine di prestare tali servizi a Barcellona, e che, dall’altro lato, limita il numero di licenze di servizi di noleggio con conducente a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per l’agglomerato urbano. I giudici rilevano che il requisito di un’autorizzazione specifica aggiuntiva e la limitazione del numero di licenze costituiscono restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento, poiché il primo limita effettivamente l’accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato e la seconda restringe il numero di prestatori di servizi di noleggio cont conducente stabiliti a Barcellona. Resta da valutare, osservano i giudici, se tali restrizioni alla libertà di stabilimento siano giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e se esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito, senza eccedere quanto necessario per conseguirlo. Ebbene, su questo punto i giudici osservano che è vero che gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di un agglomerato urbano, nonché quello della protezione dell’ambiente, possono costituire motivi imperativi di interesse generale, ma l’obiettivo di garantire la praticabilità economica dei servizi di taxi è un motivo di natura puramente economica che non può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Per quanto riguarda, infine, la proporzionalità delle due misure, i giudici dichiarano che il requisito di una previa autorizzazione può essere considerato necessario a conseguire gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell’ambiente. Tuttavia, tale autorizzazione specifica deve essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che escludano qualsiasi arbitrarietà e che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito della procedura di autorizzazione nazionale, ma che rispondano a esigenze specifiche dell’agglomerato urbano. (Sentenza dell’8 giugno 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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