Sì all’espulsione dello straniero se ha maltrattato moglie e figlio presenti in Italia

La situazione posta in evidenza dallo straniero, ossia quella di genitore di cittadino italiano, non costituisce motivo di inespellibilità, mentre il suo allontanamento dal territorio nazionale trova giustificazione nella sua personalità antisociale e nei comportamenti da lui tenuti e che costituiscono minaccia concreta ed effettiva ai diritti fondamentali delle persone e dell’incolumità pubblica

Sì all’espulsione dello straniero se ha maltrattato moglie e figlio presenti in Italia

Confermata l’espulsione dello straniero che in Italia è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e ha subito la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla persona – la moglie – da lui perseguitata con condotte catalogabili come stalking. A fronte di tale quadro, i giudici rilevano che la situazione posta in evidenza dallo straniero, ossia quella di genitore di cittadino italiano, non costituisce motivo di inespellibilità, mentre il suo allontanamento dal territorio nazionale trova giustificazione nella sua personalità antisociale e nei comportamenti da lui tenuti e che costituiscono minaccia concreta ed effettiva ai diritti fondamentali delle persone e dell’incolumità pubblica. Lo straniero ha sostenuto la tesi della propria inespellibilità come genitore di minori italiani, residenti in Italia. Ma, osservano i giudici, nulla egli ha dedotto in ordine all’effettività del legame familiare in Italia. Anzi, lo straniero, confermando che i minori sono nati e vivono, da tempo, in Italia, con la madre, sua ex coniuge, ha confermato la gravità della propria posizione, poiché egli non può avvicinarsi alla donna per effetto della misura cautelare applicata nell’ambito di un procedimento penale per il reato di stalking. (Ordinanza 19132 del 14 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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