Sopravvenienza di figli e revoca di una donazione: ammissibile anche se il donante era consapevole del concepimento
I giudici ritengono la consapevolezza, alla data della donazione, dell’avvenuto concepimento di un figlio, da parte del donante, non preclusiva della possibilità di agire in revocazione

Codice Civile alla mano, la revocazione della donazione, a seguito di sopravvenienza di figli, è ammissibile anche quando il donante fosse consapevole del concepimento al momento della donazione, poiché la ratio dell’istituto è correlata all’effettiva venuta ad esistenza del figlio, momento in cui sorge l’esigenza di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione verso la prole. Perciò, la conoscenza del concepimento diviene rilevante solo nell’ipotesi di riconoscimento del figlio, al fine di evitare che attraverso il riconoscimento si possano rendere inefficaci donazioni compiute quando il rapporto di filiazione era già noto al donante. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 32672 del 16 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto tra due fratelli in merito ad una dazione di denaro – circa 35mila euro – fatta dal primo al secondo per consentire a quest’ultimo l’acquisto di un immobile da adibire ad autofficina, dazione da revocare, a parere del primo, a seguito della sua successiva paternità. In sostanza, i giudici ritengono la consapevolezza, alla data della donazione, dell’avvenuto concepimento di un figlio, da parte del donante, non preclusiva della possibilità di agire in revocazione. Per fare chiarezza, poi, vengono richiamati i pilastri della normativa, che prevede, per la sua operatività, un duplice presupposto: quello negativo è costituito dal fatto che il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi al momento della donazione (essendo equiparata alla assenza anche la loro morte in data anteriore alla donazione); quello positivo è costituito dalla sopravvenienza oppure dalla conoscenza dell’esistenza di un figlio o di un discendente legittimo. La revocazione è ammessa anche in caso di riconoscimento del figlio (ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità), ma in tal caso (ed al fine di evitare che tramite il riconoscimento il donante sia rimesso in termini per conseguire la revocazione della donazione), la norma prevede che la domanda possa essere disattesa ove si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La norma, la cui attuale formulazione deriva anche dall’intervento della Corte Costituzionale, che ha rimosso il limite costituito dal fatto che il riconoscimento dovesse avvenire entro il biennio dalla donazione, è stata poi intesa nel senso che, ai fini dell’operatività del detto limite, è necessario che vi sia la compiuta conoscenza dell’esistenza in vita del figlio riconoscendo, non essendo sufficiente la sola notizia del suo concepimento. Poiché la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall’adozione del minore d’età, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d’età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio. Tirando le somme, l’esigenza in vista della quale è stata prevista la revocazione è evidentemente correlata all’effettiva venuta ad esistenza del figlio, poiché è solo in quel momento che sorge l’esigenza di poter riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale. Depone per questa lettura anche il disposto del Codice Civile, che prevede che l’azione di revocazione non possa essere proposta o proseguita dopo la morte del figlio o del discendente, a conferma del fatto che solo l’effettiva esistenza in vita e la permanenza del rapporto di filiazione o di discendenza sorreggono la possibilità di rendere inefficace la donazione. È solo per l’ipotesi di riconoscimento che il legislatore pretende che vi sia anche l’ignoranza da parte del donante del rapporto di filiazione, e ciò in vista della segnalata esigenza di evitare che tramite il riconoscimento di un soggetto, con il quale il rapporto di filiazione in punto di fatto era ben noto, possano rendersi inefficaci atti di liberalità posti in essere allorché il detto sentimento di affetto paterno aveva già avuto modo di manifestarsi, ma senza che avesse però inibito il compimento di atti siffatti.