Sospensione della patente: una misura cautelare del Prefetto per tutelare i cittadini

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Prefetto perché un Giudice di Pace aveva annullato l’ordinanza con cui veniva sospesa la patente a un trasgressore del codice della strada trovato alla guida del veicolo in stato di ebrezza alcolica. Nell’occasione vengono precisate la natura e la finalità della misura di sicurezza prefettizia.

Sospensione della patente: una misura cautelare del Prefetto per tutelare i cittadini

Il caso riguarda un uomo che, sorpreso alla guida del veicolo in stato di ebrezza alcolica, gli veniva comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre a dover effettuare una visita medica preso l’ASSL locale ai fini dell’accertamento della sua idoneità alla guida. La Commissione Provinciale, dopo che l’uomo si era sottoposto a visita medica, lo riteneva idoneo alla guida. Proposto, quindi, ricorso al Giudice di Pace, questi revocava il provvedimento prefettizio di sospensione della patente. La Prefettura proponeva ricorso alla Corte d’Appello competente che, però, rigettava il ricorso. Secondo i giudici, infatti, l’ordinanza prefettizia era illegittima perché aveva disposto la sospensione della patente «per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all'accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. […] se la sospensione è disposta a prescindere da qualsiasi vaglio delle esigenze cautelari essa assume connotati puramente sanzionatori, in contrasto con la funzione propria della sospensione cautelare e preventiva di cui all'art. 223 C.d.S.» Il Prefetto proponeva, quindi, ricorso per cassazione e i Giudici ritenevano il ricorso fondato. Infatti, argomenta il Supremo Collegio, la violazione commessa dal soggetto rientra tra quelle previste dall’art. 223, comma 1, C.d.S. e la sospensione della patente si configura come un’anticipazione della sanzione accessoria che può essere irrogata all’esito dell’accertamento da parte del giudice del reato contestato. Questo tipo di misura cautelare è solo di tipo prefettizio, ha natura preventiva e assolve lo scopo di tutelare con effetto immediato tanto i cittadini quanto l’ordine pubblico. La sanzione ha, infatti, lo scopo di evitare che il trasgressore possa continuare a esercitare un’attività potenzialmente pericolosa. Quindi, l’imposizione della visita medica non è prevista al fine di verificare se permangono o meno le esigenze cautelari sottese alla sospensione della patente che, comunque è provvisoria e con finalità non punitive, ma preventive. (Cass. civ., sez. II, ord., 5 febbraio 2024, n. 3245)

 

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