Spese per i figli minorenni: criterio equitativo per determinare il rimborso in favore del genitore che da solo ha mantenuto la prole
I giudici chiariscono che il rimborso ha natura indennitaria in senso lato, essendo diretto a indennizzare il genitore per gli esborsi sostenuti da solo per i figli

Sulla tematica delle spese cosiddette ordinarie per i figli minorenni i giudici chiariscono che il rimborso spettante al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Di conseguenza, è possibile utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, poiché è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge. Legittimamente, quindi, nella vicenda presa in esame dai giudici, si è fatto ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, dovuto dall’uomo a titolo di rimborso in favore della donna, la quale ha provveduto al mantenimento della figlia fin dalla nascita. (Ordinanza 15098 del 30 maggio 2023 della Cassazione)