Spese pre matrimonio finalizzate alle nozze
A seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio

Irripetibili le spese effettuate prima del matrimonio e finalizzate alle nozze. Allo stesso modo, le somme di denaro utilizzate dal coniuge per il soddisfacimento dei bisogni familiari si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere, gravante su entrambi i coniugi, di contribuzione ai bisogni della famiglia, e quindi va esclusa l’ipotesi di un diritto al rimborso da parte del coniuge che ha sborsato quel denaro. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici aggiungono che, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza con cui una donna ha chiesto, dopo la pronuncia giudiziale di separazione personale dal marito, la declaratoria di scioglimento della comunione dei beni attribuiti loro in donazione in occasione del matrimonio e la condanna dell’ex coniuge alla consegna in natura, o per equivalente pecuniario, della metà di quei beni e della metà del mobilio e degli arredi della casa coniugale da lei acquistati , nonché della somma di 11.600 euro, ricevuta in occasione del matrimonio, e di 5.000 euro da lei spesi per l’acquisto delle porte della casa coniugale e di 6.000 a titolo di ristoro per il mancato godimento, in conseguenza della separazione di fatto e dell’atteggiamento di chiusura del marito, dei beni ricevuti in donazione. (Ordinanza 21100 del 19 luglio 2023 della Cassazione)