Straniero condannato: per negargli lo status di rifugiato è necessario che egli rappresenti un pericolo reale e grave per il Paese
La misura di revoca dello status di rifugiato può essere adottata solo qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato

Per revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino, originario di un Paese extracomunitario, che è stato condannato per un reato, è necessario che lo straniero costituisca un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Questo il principio fissato dai giudici, i quali hanno poi precisato che la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato in cui si trova il cittadino di un Paese extracomunitario non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest’ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. Ciò perché, aggiungono i giudici, una misura di revoca è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte, vertenti, da un lato, sul fatto che il cittadino straniero sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e, dall’altro, sul fatto che sia stato dimostrato che tale cittadino costituisce un pericolo per la comunità dello Stato in cui si trova. Di conseguenza, la misura di revoca dello status di rifugiato può essere adottata solo qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità dello Stato in cui si trova. Se le due condizioni previste dal diritto dell’Unione Europea sono soddisfatte, allora lo Stato dispone della facoltà di revocare lo status di rifugiato, senza essere tuttavia tenuto, precisano i giudici, ad esercitare tale facoltà. Necessario comunque bilanciare gli interessi del rifugiato e quelli dello Stato in considerazione del pericolo che lo straniero potrebbe rappresentare per la comunità. Per quanto riguarda tale bilanciamento, i giudici sottolineano che la revoca dello status di rifugiato è subordinata alla dimostrazione che una siffatta misura sia proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino straniero rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato in cui si trova. I giudici aggiungono poi che una misura di revoca o di rifiuto dello status di rifugiato può essere applicata solo al cittadino extracomunitario condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato le cui caratteristiche specifiche consentano di ritenerlo connotato da eccezionale gravità, in quanto rientrante fra i reati che pregiudicano maggiormente l'ordinamento giuridico della comunità che lo ospita. Tale livello di gravità non può, però, essere raggiunto da un cumulo di infrazioni diverse di cui nessuna, in quanto tale, costituisca un reato di particolare gravità. La valutazione di detto livello di gravità implica una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso, quali, in particolare, la natura nonché il quantum della pena comminata e, a fortiori, della pena inflitta, la natura del reato commesso, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, l’intenzionalità, o meno, del reato, la natura e l’entità dei danni causati da detto reato o ancora il tipo di procedura penale applicata per reprimere il medesimo reato. (Sentenze del 22 luglio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)