Testamento valido nonostante l’anomalia delle facoltà psichiche e intellettive del testatore

Per mettere in discussione l’atto è necessaria la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi

Testamento valido nonostante l’anomalia delle facoltà psichiche e intellettive del testatore

Una mera anomalia delle facoltà psichiche ed intellettive del soggetto che ha fatto testamento non basta per mettere in discussione la validità dell’atto. I giudici precisano che l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o di una mera alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del soggetto, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Di conseguenza, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, chi impugna il testamento deve dimostrare la dedotta incapacità del testatore, salvo che quest’ultimo non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersi del testamento provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che la testatrice aveva dei momento in cui non era vigile e teneva dei comportamenti abnormi e indicativi di un’alterazione delle sua facoltà mentali, ma non è stata raggiunta la prova che al momento della formazione della scheda testamentaria ella fosse incapace di intendere e di volere ovvero avesse del tutto perso la capacità di autodeterminazione libera e cosciente. (Ordinanza 33914 del 17 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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