Torture in Libia: protezione per lo straniero vittima di disturbo post traumatico da stress
Necessario tenere presente la possibile perdurante vulnerabilità derivante allo straniero dalle conseguenze psico-patologiche del vissuto in Libia

Possibile protezione per lo straniero che lamenta un disturbo post traumatico da stress frutto delle torture subite nel Paese di transito – la Libia – durante il viaggio dalla Nigeria all’Italia. Smentita la tesi secondo cui la allegazione di un disturbo da stress post traumatico, non assurge, di per sé, a motivo sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione, trattandosi di una condizione psico-patologica quanto mai diffusa. Questa è, osservano i giudici, una mera opinione soggettiva, ingiustificatamente fondata su una sorta di condivisione notoria del disturbo. Al contrario, è necessario verificare in concreto, sulla base dell’allegazione specifica dello straniero, se il disturbo è sussistente, di che entità sia e se sia riconducibile causalmente alle violenze da lui subite in Libia. E in questa ottica bisogna anche esaminare con attenzione la possibile perdurante vulnerabilità derivante allo straniero dalle conseguenze psico-patologiche del vissuto in Libia. Da non dimenticare, poi, che gli accertamenti necessari in relazione ad una patologia certificata ed allegata possono riguardare anche l’esistenza di trattamenti terapeutici e le modalità di erogazione nel Paese di origine, oltre alla loro compatibilità economica. (Ordinanza 29983 del 13 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)