Transazioni elettroniche, possibile dichiarare nullo un atto amministrativo redato sotto forma di documento elettronico
Decisivo però verificare se tale atto non soddisfa i requisiti previsti per considerare qualificata la firma elettronica

Il regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una firma elettronica qualificata, a condizione, però, che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta nella suddetta forma. Ragionando nella stessa ottica, poi, l’assenza di un certificato qualificato di firma elettronica è sufficiente per stabilire che una firma elettronica non costituisce una firma elettronica qualificata, e l’eventuale qualificazione di quest’ultima come firma elettronica professionale è irrilevante a tale riguardo. Inoltre, il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari non è sufficiente affinché detta firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una firma elettronica qualificata. Quando una siffatta qualificazione è contestata nell’ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i requisiti cumulativi previsti siano tutti soddisfatti. Infine, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata, la circostanza che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino non osta a che la firma elettronica di quest’ultimo sia considerata una firma elettronica qualificata, purché la firma elettronica in questione sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari alla luce della controversia promossa da una società, con sede in Bulgaria, in merito a un avviso di accertamento in rettifica relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per i periodi d’imposta in relazione ai mesi da agosto a ottobre 2014 e centrata sul fatto che tutti i documenti dell’amministrazione tributaria emessi nell’ambito di tale verifica fiscale sono stati redatti sotto forma di documenti elettronici firmati elettronicamente. (Sentenza del 20 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)