Trasferimento illecito di un minore: causa trasferibile al giudice dello Stato in cui il minore è stato trasferito

Occorre tuttavia che il minore abbia un legame particolare con tale altro Stato, che l’autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso e che la rimessione della causa corrisponda all’interesse superiore del minore

A fronte di un caso di trasferimento illecito di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato in cui il minore risiedeva abitualmente può, benché competente a pronunciarsi sul diritto di affidamento, eccezionalmente chiedere che la causa sia rimessa a un’autorità giurisdizionale dello Stato in cui il minore è stato trasferito Occorre tuttavia che il minore abbia un legame particolare con tale altro Stato, che l’altra autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso e che la rimessione della causa corrisponda all’interesse superiore del minore. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame la complicata separazione di una coppia slovacca che si era stabilita con i due figli minorenni in Austria e che si sta dando battaglia legale relativamente al diritto di affidamento e al luogo di residenza dei figli. Il riferimento normativo è, nello specifico, al regolamento che stabilisce, a livello dell’Unione Europea, regole di competenza per quanto riguarda, in particolare, il diritto di affidamento. Secondo tale regolamento sono, in linea di principio, competenti a conoscere di una controversia relativa al diritto di affidamento le autorità giurisdizionali dello Stato in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. Infatti, a causa della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano generalmente nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore. Tuttavia, in caso di trasferimento illecito del minore, le autorità giurisdizionali dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di tale trasferimento conservano, in linea di principio, la loro competenza, e ciò al fine di dissuadere dal procedere a siffatti trasferimenti. In via eccezionale, il regolamento prevede altresì che l’autorità giurisdizionale di uno Stato competente a conoscere del merito del diritto di affidamento possa chiedere la rimessione della controversia a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato con cui il minore abbia un legame particolare, qualora essa sia più adatta a trattare tale caso e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore. (Sentenza del 13 luglio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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