Usucapione, la recinzione del fondo ha valore solo dopo il ripristino
Manifestazione del possesso, ma solo a partire dal momento in cui, restaurata la funzione di interclusione della recinzione, quest’ultima cominci ad essere utilizzata per escludere altri soggetti dall’accesso al bene

In materia di usucapione è principio certo quello secondo cui la prova dell’intervenuta recinzione del fondo può costituire, in concreto, rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite. Tuttavia, questa visione va intesa, precisano i giudici, nel senso che, quando il soggetto che adduce la veste di possessore proceda al ripristino sul fondo altrui di una recinzione preesistente, ma successivamente deterioratasi al punto da non svolgere più la funzione di interclusione, detto ripristino ben può costituire manifestazione del possesso ma solo a partire dal momento in cui, restaurata la funzione di interclusione della recinzione, quest’ultima cominci ad essere utilizzata per escludere altri soggetti dall’accesso al bene, senza che a colui che rivendica il possesso sia consentito invocare a proprio favore sia il periodo anteriore in cui la recinzione era stata realizzata ed utilizzata da terzi, sia il periodo in cui essa – per il suo deteriorarsi – aveva addirittura perso la propria precipua funzione. Nel caso preso in esame, quindi, si è evidenziato come la recinzione sia stata ripristinata solo negli anni 2000-2001, e quindi non possa assumere rilevanza ai fini del vaglio della sussistenza di un possesso ventennale, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado solo nel 2007. (Ordinanza 19090 del 14 giugno 2022 della Corte di Cassazione)