Veicoli abbandonati: il centro di raccolta deve provvedere allo smaltimento e alla cancellazione dal P.R.A.
Il veicolo portato al centro di raccolto non deve essere semplicemente custodito, ma deve essere smaltito

Un centro di raccolta di veicoli chiedeva al Tribunale la condanna al pagamento del corrispettivo per il deposito di veicoli abbandonati a carico della Provincia convenuta.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d'appello, ritenuti prescritti per alcuni veicoli i crediti maturati da oltre 10 anni, condannava a restituire alla Provincia la differenza.
Contro tale sentenza, il centro di raccolta veicoli ha proposto ricorso per Cassazione.
Secondo il regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari (d.m. 22/10/1999 n. 460) si intendono abbandonati i veicoli privi della targa, del contrassegno di identificazione o di parti essenziali per l'uso o la conservazione.
Gli organi di polizia stradale devono dare atto dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti di tali veicoli, dopodiché, accertato che non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio a uno dei centri di raccolta, con notifica al proprietario del veicolo.
Trascorsi 60 giorni, il veicolo non reclamato si considera cosa abbandonata e il centro di raccolta conferitario procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal P.R.A. Resta ferma la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione.
Secondo tali norme, risulta evidente che l'incarico del gestore del centro di raccolta non è tanto l'obbligo di custodia, bensì quello di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell'onere di cancellazione dal registro del P.R.A.
Inoltre, la cancellazione non costituisce presupposto della demolizione e dello smaltimento in quanto le due attività demandate al gestore, sebbene dovute, risultano tra loro indipendenti.
In conclusione, rileva la Corte che nel caso concreto non esisteva un nesso di interdipendenza tra le attività di demolizione e cancellazione, essendo entrambe dovute dal gestore del centro conferitario. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto per infondatezza (Cass. civ., sez. II, sent., 24 maggio 2024 n. 14553).