Veicolo in panne, sanzionata comunque la sosta non consentita in ZTL

Inutili le giustificazioni da parte del proprietario del veicolo. A inchiodarlo è, secondo i giudici, il comportamento negligente tenuto all’epoca, e certificato dalla mancanza di contatti col Comune e con la Polizia municipale.

Veicolo in panne, sanzionata comunque la sosta non consentita in ZTL

Scenario della vicenda è la provincia di Arezzo. A richiamare l’attenzione della Polizia municipale di un piccolo Comune è un veicolo che, in pratica, sembra abbandonato in una zona a traffico limitato della cittadina. Consequenziali ben tre verbali, contestati dal proprietario del mezzo – un furgone – ma confermati prima dal Giudice di pace e poi dai giudici del Tribunale.

Inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dal legale che rappresenta il proprietario del furgone. I magistrati di terzo grado osservano che il proprietario del mezzo lo ha lasciato per ben 37 giorni in sosta vietata in ZTL e non ha fornito prova della sua esenzione da colpa, avendo egli, a tale scopo, allegato solo la circostanza che il suo veicolo era in panne e che ha chiamato ad intervenire prima un elettrauto e poi un meccanico, senza, però, ottenere alcun risultato.

Evidente, quindi, secondo i giudici, la negligenza del proprietario, colpevole non solo di aver lasciato in sosta vietata il veicolo ma anche «nel non averlo fatto rimuovere con un carro attrezzi, autonomamente o con l’ausilio di terzi, della Polizia municipale, o dell’autorità comunale, entro un tempo ragionevole, lasciandolo, invece, sul posto per ben trentasette giorni». Tirando le somme, va rilevato che «il malfunzionamento del veicolo, malfunzionamento che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole (…), come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica, ha finito per perdere la sua natura potenzialmente eccezionale e per fare ritenere negligente ed ingiustificabile la condotta del proprietario del veicolo, il quale pure era pienamente consapevole, per sua ammissione, dell’esistenza del divieto di sosta nella ‘zona a traffico limitato’ in cui aveva parcheggiato, tranne che nei limitatissimi orari di deroga previsti dalla normativa locale». (Cassazione, ordinanza numero 8397, sezione seconda civile, depositata il 28 marzo 2024).

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