Vettura in sosta fuori dall’area destinata dal Comune al parcheggio: niente multa

Respinta la visione proposta dall’ente locale, visione secondo cui era consentita in tutta l’area solo la sosta negli appositi stalli

Vettura in sosta fuori dall’area destinata dal Comune al parcheggio: niente multa

Niente multa all’automobilista che ha lasciato in sosta il proprio veicolo fuori dall’area che il Comune ha appositamente destinata al parcheggio. Accolta la tesi proposta dall’automobilista, che ha sottolineato che il parcheggio del veicolo era stato effettuato sul margine destro della strada ove era presente una striscia continua di delimitazione della carreggiata, mentre gli stalli di sosta erano collocati sul lato opposto, al di fuori della carreggiata. Come sostenuto dall’automobilista, i giudici riconoscono, nonostante le obiezioni proposte dal Comune, che la presenza di tale area di parcheggio nelle vicinanze del luogo dell’infrazione non poteva in alcun modo comportare un divieto esteso al margine opposto della carreggiata. Ciò alla luce di quanto stabilito dal Codice della strada con riferimento alle soste effettuate nell’apposita area a ciò destinate e in modo difforme da quanto prescritto e non ai veicoli in sosta al di fuori dell’area stessa. Respinta la visione proposta dal Comune, visione secondo cui l’esistenza degli stalli sull’altro lato della carreggiata costituivano una regolamentazione comunale della sosta in deroga al principio di libertà di parcheggio, con la conseguenza che era consentita in tutta l’area solo la sosta negli appositi stalli. (Ordinanza 33045 del 9 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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