Via libera all’istruzione diretta dei figli da parte dei genitori

In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente all’istruzione dei figli, senza che i minori frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell’effettivo rispetto delle regole stabilite

Via libera all’istruzione diretta dei figli da parte dei genitori

Tali regole stabilite non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale - nel caso specifico, il monitoraggio dei ‘Servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare coi ‘Servizi sociali’ -, misure giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito. I giudici aggiungono, normativa alla mano, che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata  a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, ma i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. Inoltre, in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. In sostanza, un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna, ossia la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli. I genitori, qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Comunque, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. E la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. (Ordinanza 23802 del 4 agosto 2023 della Cassazione)  

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