Videogiochi online: ‘Steam’ e cinque editori hanno violato il diritto della concorrenza
Appurata l’esistenza di un geoblocco di chiavi di attivazione per limitare illegittimtamente le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi

I giudici sanciscono che il gestore della piattaforma ‘Steam’, ‘Valve’, e cinque editori di videogiochi per personal computer hanno, concordando bilateralmente tale blocco geografico, limitato illegittimamente le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi destinati all’utilizzo su personal computer e compatibili con tale piattaforma. Legittima la posizione assunta dalla Commissione Europea, che ha sufficientemente dimostrato, osservano i giudici, l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la ‘Valve’ e ciascuno dei cinque editori, accordo mirante a limitare le importazioni parallele mediante il geoblocco delle chiavi che consentono di attivare e, se del caso, di utilizzare i videogiochi in questione sulla piattaforma ‘Steam’. Tale geoblocco mirava ad impedire che i videogiochi, distribuiti in alcuni Paesi a prezzi bassi, fossero acquistati da distributori o da utenti situati in altri paesi in cui i prezzi sono molto più elevati. Pertanto, il geoblocco non perseguiva un obiettivo di tutela dei diritti d'autore degli editori dei videogiochi per computer, ma era utilizzato allo scopo di sopprimere le importazioni parallele di tali videogiochi e di tutelare il livello elevato dei diritti riscossi dagli editori, o addirittura dei margini percepiti dalla ‘Valve’. I giudici si pronunciano altresì sul rapporto tra il diritto della concorrenza dell'Unione Europea e il diritto d'autore. In particolare, essi ricordano che il diritto d'autore mira soltanto a garantire ai titolari dei diritti interessati la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze a fronte del pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, il diritto d’autore non garantisce loro la possibilità di reclamare il corrispettivo più elevato possibile, né di adottare un comportamento tale da determinare differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Infatti, una siffatta compartimentazione e la differenza artificiosa di prezzo che ne deriva sono inconciliabili con la realizzazione del mercato interno. (Sentenza del 27 settembre 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)