Violazione del diritto della concorrenza: possibile la divulgazione di alcune prove anche se è sospeso il procedimento per il risarcimento
Necessario però accertare che la divulgazione di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno

Il giudice nazionale può ordinare la divulgazione di prove ai fini di un procedimento per il risarcimento del danno in relazione a una presunta violazione del diritto della concorrenza, anche qualora il procedimento sia stato sospeso a causa dell’avvio da parte della Commissione Europea di un’indagine riguardante detta violazione. Tuttavia, il giudice deve accertarsi che la divulgazione di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame il caso concernente un procedimento avviato nel gennaio del 2012 dall’autorità ceca garante della concorrenza e vertente su un possibile abuso di posizione dominante commesso da un trasportatore ferroviario nazionale, detenuto dallo Stato ceco, con l’applicazione di prezzi predatori nell’ambito della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di persone nella Repubblica Ceca e, nello specifico, sulla linea Praga-Ostrava. I giudici comunitari ricordano, in premessa, che un giudice nazionale non può adottare una decisione che sia in contrasto con una decisione che la Commissione Europea prevede di adottare nell’ambito di un procedimento avviato per presunta violazione del diritto della concorrenza dell’Unione Europea. E in tale quadro, un giudice nazionale può, in linea di principio, ordinare la produzione di prove ai fini di un procedimento per il risarcimento del danno in relazione a una violazione del diritto della concorrenza, anche qualora tale procedimento sia stato sospeso in attesa di una decisione della Commissione Europea su quella stessa violazione. Ciò posto, il giudice nazionale deve accertarsi che la produzione di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata ai fini dell’esame della domanda di risarcimento in questione. (Sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)