Violento lo straniero che ha chiesto protezione internazionale: sanzioni sì ma rispettandone la dignità
Messa in discussione la misura con cui una Prefettura ha escluso uno straniero dalla fruizione delle condizioni materiali di accoglienza

Legittimo sanzionare lo straniero, che ha chiesto protezione internazionale, anche se egli ha tenuto comportamenti gravemente violenti, però al di fuori del Centro di accoglienza che lo ha ospitato. Tuttavia, la direttiva europea impedisce, chiariscono i giudici, l’irrogazione di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza riguardanti l’alloggio, il vitto o il vestiario, qualora la sanzione abbia l’effetto di privare lo straniero della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. E comunque anche l’irrogazione di altre sanzioni deve, in qualsiasi circostanza, rispettare non solo il principio di proporzionalità ma anche quello della dignità umana dello straniero. Così i giudici comunitari si sono espressi in merito a una controversia che ha visto coinvolta l’Italia e ha visto contrapposti il Ministero dell’Interno e uno straniero. A essere presa in esame è stata la decisione con cui la Prefettura ha escluso lo straniero – colpevole di comportamenti aggressivi in una stazione ferroviaria ai danni di un dipendente di Trenitalia e di due agenti della Polizia municipale – dalla fruizione delle condizioni materiali di accoglienza. (Sentenza del 1° agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)