Adozione di maggiorenni: l’intervallo di 18 anni di differenza d’età non sarà più necessario

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 depositata il 18 gennaio 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di 18 anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.

Adozione di maggiorenni: l’intervallo di 18 anni di differenza d’età non sarà più necessario

La sentenza interviene sulla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in occasione della richiesta di adozione da parte di una signora, sposata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che da quando aveva 5 anni ha convissuto con loro.

La Consulta ha rilevato come «l’adozione di persone maggiori di età abbia perduto l’esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo e di istanze di solidarietà».

Nell’attuale conformazione dell’istituto risulta palese, secondo la sentenza, «l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione)».

La Corte ha quindi individuato «il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua». (C. Cost., 18 gennaio 2024, n. 5)

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