Aiuti di Stato, non possono derivare in automatico da una decisione giurisdizionale

Due i criteri utilizzabili per potersi ritenere sussistenti risorse statali, la cui mobilizzazione è necessaria affinché esista un vero aiuto di Stato: deve trattarsi o di fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in forza della normativa nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a quest’ultima, oppure di somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico

Aiuti di Stato, non possono derivare in automatico da una decisione giurisdizionale

L’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale. Questo, in sintesi, il paletto fissato dai giudici comunitari, i quali, chiamati a prendere in esame il caso concernente una legge adottata nel 2005, dalla Lettonia – legge intesa a modificare la procedura applicabile per la vendita, da parte dei produttori di elettricità, di eccedenze di produzione ad una tariffa maggiorata, precisando che i produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili, che avevano già cominciato la propria attività a questa data, avrebbero mantenuto il beneficio delle condizioni precedenti, le quali erano essenzialmente più favorevoli per quanto riguardava i prezzi praticati per la vendita a tariffa maggiorata –, precisano, anzitutto, che due sono i criteri utilizzabili in alternativa per potersi ritenere sussistenti risorse statali, la cui mobilizzazione è necessaria affinché esista un vero aiuto di Stato: deve trattarsi o di fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in forza della normativa nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a quest’ultima, oppure di somme che restano costantemente sotto il controllo pubblico. I giudici rilevano, in questa ottica, che la data della liberalizzazione completa del mercato dell’elettricità in Lettonia è irrilevante al fine di stabilire se il vantaggio costituito dall’acquisto di elettricità ad una tariffa maggiorata debba essere qualificato come aiuto di Stato. La qualificazione come aiuto di Stato non è infatti subordinata alla condizione che il mercato sia stato prima interamente liberalizzato. I giudici ricordano altresì che gli aiuti pubblici, i quali costituiscono misure dell’autorità pubblica che favoriscono talune imprese o taluni prodotti, presentano una natura giuridica fondamentalmente differente dai risarcimenti che le autorità nazionali sono eventualmente condannate a versare a dei soggetti privati, quale ristoro di un pregiudizio da esse causato ai medesimi privati. I risarcimenti non costituiscono, dunque, aiuti di Stato ai sensi del diritto dell’Unione Europea. Per contro, per stabilire se delle somme costituiscano aiuti di Stato è indifferente che i ricorsi intesi ad ottenerne il versamento vengano qualificati come domande di ristoro o come domande di risarcimento in virtù del diritto nazionale. Inoltre, qualora una normativa nazionale abbia istituito un aiuto di Stato, anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di tale normativa costituisce un aiuto siffatto. I giudici precisano inoltre che l’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale. Infatti, essa rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice. (Sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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