Aiuto finanziario per studiare in uno Stato: legittimo subordinarlo a un fattore di collegamento con lo Stato di origine
Decisivo però che il giovane risieda dalla nascita nello Stato ospitante dove vorrebbe proseguire gli studi

I paletti fissati dal regolamento comunitario relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato che subordina la concessione, al figlio di una persona che ha lasciato lo Stato ospitante in cui ha lavorato per tornare a vivere nel primo Stato di cui è cittadina, di un aiuto finanziario per studiare nello Stato ospitante, alla condizione che tale figlio presenti un fattore di collegamento con lo Stato d’origine, in una situazione in cui, da un lato, il suddetto figlio risiede dalla nascita nello Stato ospitante e, dall’altro, lo Stato d’origine assoggetta gli altri cittadini che non soddisfano il requisito della residenza e che richiedono tale aiuto finanziario per studiare in un altro Stato alla condizione attinente all’esistenza di un fattore di collegamento. Questa la posizione assunta dai giudici chiamati a prendere in esame il caso di un cittadino svedese che però risiede dalla nascita in Spagna e nel marzo del 2020 ha presentato al Consiglio nazionale di sostegno agli studenti della Svezia una domanda di aiuto finanziario per seguire gli studi universitari in Spagna. (Sentenza del 24 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)