Assegno di mantenimento per il coniuge debole e per i figli non autosufficienti: contano anche i redditi occultati al Fisco
In questa ottica il giudice ha il dovere di disporre indagini di polizia tributaria

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute. In questa ottica assumono, pertanto, rilievo anche i redditi occultati al Fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. E, nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell’onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell’assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle indagini tributarie. (Ordinanza 22616 del 19 luglio 2022 della Corte di Cassazione)