Volo cancellato o posticipato: nessuna responsabilità della compagnia aerea se i problemi sono stati causati da un fulmine
I giudici catalogano il danno arrecato da un fulmine come frutto di una circostanza eccezionale
Volo cancellato o posticipato: impossibile addebitare responsabilità alla compagnia aerea se a causare problemi è stato l’impatto di un fulmine su un velivolo.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali catalogano il danno arrecato da un fulmine come frutto di una circostanza eccezionale che, perciò, può sollevare la compagnia aerea dall'obbligo di versare una compensazione per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, a patto però che al fulmine siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza con inevitabile tardiva reimmissione in servizio dell’aereo.
Singolari i dettagli dell’episodio preso in esame dai giudici europei. Poco prima del suo atterraggio a Iași (Romania), un aereo della ‘Austrian Airlines’ è stato colpito da un fulmine. A causa delle ispezioni obbligatorie di sicurezza che ne sono seguite, l’aereo non ha potuto effettuare il volo successivo verso Vienna (Austria) come previsto.
Un passeggero che doveva prendere questo volo è arrivato a Vienna, con un volo sostitutivo, però con un ritardo di oltre sette ore. Egli ha ceduto il credito potenziale derivante da tale ritardo alla ‘AirHelp’, che dinanzi ai giudici austriaci ha chiesto una compensazione pecuniaria di 400 euro alla ‘Austrian Airlines’, che, a sua volta, ritenendo che l’impatto di un fulmine, seguito da ispezioni obbligatorie di sicurezza, costituisca una circostanza eccezionale e specificando di avere adottato tutte le misure del caso per rimediare al ritardo, sostiene, alla luce del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, di non dovere pagare una compensazione pecuniaria.
A fare chiarezza sono stati chiamati i giudici europei, i quali precisano che l’impatto di un fulmine su un aereo con cui avrebbe dovuto essere effettuato un volo costituisce una circostanza eccezionale, quando da tale impatto siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza che hanno condotto alla tardiva reimmissione in servizio dell’aereo.
Ampliando l’orizzonte, i giudici osservano che il legislatore dell'Unione Europea ha incluso nella nozione di ‘circostanze eccezionali’ le condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, tra cui il rischio di folgorazione. L’impatto di un fulmine, dopo il quale l'aereo deve essere sottoposto a ispezioni obbligatorie di sicurezza, non è intrinsecamente legato al suo sistema di funzionamento. Pertanto, non è inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea interessata e sfugge al suo effettivo controllo. Tale conclusione permette di garantire l'obiettivo della sicurezza dei passeggeri aerei, evitando che le compagnie aeree siano incoraggiate a non adottare le misure richieste e facciano prevalere il mantenimento e la puntualità dei loro voli su tale obiettivo di sicurezza.
Per essere esentata dall'obbligo di versare ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria, la compagnia aerea deve inoltre dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso per far fronte alla circostanza eccezionale e alle sue conseguenze, come ad esempio un ritardo prolungato.