Assegno unico per i figli a carico: a chi attribuirlo in caso di rottura coniugale

Corretto riconoscerlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai suoi bisogni e alle sue esigenze immediate

Assegno unico per i figli a carico: a chi attribuirlo in caso di rottura coniugale

In materia di assegno unico e universale per i figli a carico, è corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai suoi bisogni e alle sue esigenze immediate.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 16632 del 27 maggio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a valutare lo scontro tra due ex coniugi, precisano che la norma individua, in generale, il genitore affidatario quale destinatario del beneficio in caso di disaccordo tra i genitori e nei rapporti con l’ente erogatore, ma non limita comunque il potere del giudice della crisi familiare, il quale, in presenza di affidamento condiviso, deve individuare il genitore al quale attribuire l’intero assegno alla luce delle finalità proprie dell’istituto – sostegno alla genitorialità e alla natalità – privilegiando, di regola, il genitore collocatario che convive stabilmente con il figlio e ne soddisfa i bisogni immediati, configurandosi in capo a costui un mandato ex lege, seppur tacito, a utilizzare integralmente la provvista nell’esclusivo interesse della prole.
La normativa contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’INPS. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nel caso in esame, di stabilire un affidamento condiviso.
Invero, sempre nel caso in esame, il giudice del merito ha ritenuto che l’assegno possa essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso salvo diverso accordo.
Per i giudici di Cassazione, giova rilevare che l’assegno in questione – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di vita – è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità). Ora, proprio se si ha riguardo alle finalità per cui l’assegno unico è stato previsto, è più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

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