Assente ingiustificato in mediazione: scatta la punizione
Da tale condotta è lecito, secondo i giudici, dedurre il dolo nella scelta compiuta. Logico anche ritenere fondata la tesi della controparte

Costa carissima la decisione di non presentarsi alla mediazione, a maggior ragione, poi, se l’assenza non è neanche minimamente giustificata. Da tale condotta è legittimo, secondo i giudici, dedurre il dolo nella scelta compiuta dalla parte. Di conseguenza, è plausibile anche ritenere fondata la tesi proposta dalla parte avversa. Nella vicenda presa in esame dai giudici era stato depositato un verbale negativo della mediazione promossa da un locatore contro il conduttore moroso, con quest'ultimo che, senza giustificato motivo, non si era presentato alla mediazione, nonostante la rituale convocazione. E tale comportamento è stato valutato dai giudici come doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale. Condotta, questa, ritenuta censurabile, poiché accresce il contenzioso in un contesto, quale quello italiano, saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi. Il comportamento censurato dai magistrati, ossia l’assenza ingiustificata alla mediazione, concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della tesi del soggetto che non ha partecipato alla mediazione e legittimare l'interesse dell’altra parte ad ottenere quanto richiesto. In ultima battuta, poi, scatta anche la condanna della parte non comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in favore dello Stato, proprio a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione. (Sentenza del 7 aprile 2023 del Tribunale di Termini Imerese)