Biocidi, possibile per gli Stati adottare disposizioni restrittive sulla promozione mirata alla vendita
Fondamentale però che tali divieti mirino chiaramente allo scopo di tutelare la salute e l’ambiente

Il grado di armonizzazione conseguito all’interno dell’Unione Europea dal regolamento sui biocidi non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni restrittive in materia di promozione delle vendite di tali prodotti. Simili divieti, difatti, non costituiscono, chiariscono i giudici, un ostacolo alla libera circolazione delle merci, se, però, hanno lo scopo di tutelare la salute e l’ambiente e sono idonei a conseguire tale obiettivo. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato due decreti francesi che, adottati nel 2019 allo scopo di migliorare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, disciplinano le pratiche commerciali e la pubblicità relativa a vari tipi di biocidi. Da un lato, tali decreti prevedono che gli insetticidi e i rodenticidi non possano essere oggetto di determinate pratiche commerciali, quali sconti, riduzioni di prezzo e ribassi. Dall’altro, essi limitano parimenti la pubblicità commerciale per detti prodotti e per taluni disinfettanti. Per i giudici né il regolamento sui biocidi né, più in generale, il diritto dell’Unione Europea ostano ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nelle categorie dei rodenticidi, degli insetticidi, degli acaricidi e dei prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Necessario, però, aggiungono i giudici, verificare se siffatti divieti siano giustificati da obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente. (Sentenza del 19 gennaio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)