Coniuge richiede l’assegno di divorzio: fondamentale valutarne l’inadeguatezza dei mezzi

Necessario, in particolare, fare riferimento alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio e, infine, all’età del coniuge più debole

Coniuge richiede l’assegno di divorzio: fondamentale valutarne l’inadeguatezza dei mezzi

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che si dichiara come componente più debole economicamente della oramai ex coppia, accertamento che si concretizza attraverso l’applicazione di precisi criteri normativi, criteri che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno, con particolare riferimento, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio e, infine, all’età del coniuge più debole.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 13675 dell’11 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della pretesa avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito, pretesa che ora pare riprendere vigore, pur dovendo essere nuovamente valutata in un Appello bis.
In generale, normativa alla mano, a fronte dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice, tenuto conto del le condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro coniuge un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Ragionando in questa ottica, agli effetti del riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale – cui deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale ma anche, in pari misura, compensativa e perequativa –, si deve tener conto del fatto che la funzione dell’assegno non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornirle da un lato, un’assistenza quando non disponga di mezzi che la rendano autosufficiente e, dall’altro, di accordarle una compensazione allorché dimostri che il contributo prestato durante il matrimonio ha rappresentato un elemento decisivo nella determinazione dell’accertato squilibrio patrimoniale all’interno della coppia.
A fondare l’attribuzione dell’assegno di divorzio, poi, sono i principi di solidarietà e di autoresponsabilità, che, così come sono alla base della scelta di costituire una famiglia nutrita anche dal progetto della genitorialità, così restano ad orientare la disciplina dello scioglimento del vincolo. Il primo principio postula che, al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni, il diritto alla cui percezione viene, dunque, riconosciuto perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurare al medesimo una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale, e ciò perché, a fronte della possibilità di sciogliere liberamente il vincolo matrimoniale e dell’evoluzione dei modelli familiari, è necessario prendere atto che gli effetti delle decisioni prese nel corso della vita matrimoniale e delle attività svolte in favore della famiglia possono determinare conseguenze non trascurabili sulla posizione dei coniugi.
Va evidenziato, poi, che l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che i coniugi hanno contribuito a realizzare insieme, in funzione della vita familiare, e che, a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale, finirebbe per produrre effetti vantaggiosi per una sola delle parti. È in questa prospettiva, quindi, che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si arricchisce di una componente perequativo-compensativa che costituisce una declinazione nell’ambito specifico delle relazioni familiari del principio costituzionale di solidarietà sociale, il cui riconoscimento, da un lato, muove dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e, dall’altro, tiene conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica idoneo a garantire l’astratta autosufficienza, ma anche del conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo da ciascuno fornito nella realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, alla luce della durata del matrimonio e dell’età del richiedente, e, in questa prospettiva, il giudizio di adeguatezza è destinato ad assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso, sicché l’età della parte che richiede l’assegno rappresenta un fattore di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Viene poi in rilievo il principio di autoresponsabilità, che deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine, nel senso che, se all’inizio di un progetto familiare l’autoresponsabilità induce a scelte condivise, ridiscusse ed eventualmente modificate, quando, poi, la relazione di coppia giunge alla fine e l’autoresponsabilità diventa individuale, per cui ciascuna delle due parti è tenuta a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno – anche a quello degli ex coniugi più debole economicamente – di vivere in autonomia e con dignità, non per questo si può prescindere da quanto avvenuto prima, perché così facendo si finirebbe, contro ogni ragionevolezza, per fare del principio di autoresponsabilità uno strumento a danno della parte più debole, e proprio a causa di un’autoresponsabilità che l’aveva orientata in modo da privilegiare l’interesse comune di coppia e quello superiore della famiglia.
Tornando alla specifica vicenda, sono evidenti, secondo i magistrati di Cassazione, gli errori – pro marito – commessi in Appello: da un lato, si è ritenuto irrilevante, ai fini dell’accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento dell’assegno divorzile, il fatto che la donna si sia determinata al matrimonio in giovane età ed abbia rinunciato volontariamente a coltivare aspirazioni lavorative, avendo dovuto crescere le figlie da sola poiché il marito lavorava al nord e avendo così costituito il fulcro della famiglia in assenza del marito e avendo dovuto crescere le figlie da sola; da un altro lato, si è ritenuta irrilevante la pensione percepita dall’uomo, pari ad oltre 13mila euro annuali, cifra nettamente superiore a quanto da lui dichiarato.

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