Contenzioso per comportamenti contrari al diritto della concorrenza: chiarimenti sulla divulgazione delle cosiddette prove rilevanti

Possibile includere anche gli elementi creati ex novo mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati già posseduti

Contenzioso per comportamenti contrari al diritto della concorrenza: chiarimenti sulla divulgazione delle cosiddette prove rilevanti

Nel contesto di un contenzioso relativo ai danni arrecati da comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione Europea la divulgazione delle ‘prove rilevanti’ comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, fatto salvo il rispetto dell’obbligo per i giudici nazionali aditi di limitare la richiesta di divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte. I giudici precisano, innanzitutto, che il termine prove riguarda tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate. Ne consegue che le prove non corrispondono necessariamente a documenti preesistenti. Riferendosi, poi, alle prove nel controllo del convenuto o di un terzo, il legislatore dell’Unione Europea si limita a una constatazione di fatto, ovvero quella dell’asimmetria informativa tra il convenuto o il terzo, da un lato, e l’attore dall’altro, dal quale esige solo prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti, alla luce dei pochi elementi di cui detto attore dispone generalmente al momento della proposizione di un ricorso per risarcimento danni. I giudici osservano che il legislatore dell’Unione Europea è partito dalla constatazione che la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica non era sufficiente a garantire il pieno rispetto del diritto della concorrenza e che occorreva agevolare la possibilità. per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo. Perciò è stato necessario predisporre strumenti idonei a rimediare all’asimmetria informativa tra le parti, poiché, per definizione, l’autore dell’infrazione sa ciò che gli è stato contestato e conosce le prove che possono essere servite a dimostrare la sua partecipazione ad un comportamento anticoncorrenziale, contrariamente alla vittima del danno causato da un tale comportamento. A tale proposito, il fatto che alla parte attrice siano forniti soltanto documenti grezzi preesistenti, eventualmente molto numerosi, corrisponderebbe solo imperfettamente alla sua richiesta. Inoltre, escludere la facoltà di chiedere la divulgazione di documenti ex novo renderebbe più difficile l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della sfera privata. Infine, il legislatore dell’Unione Europea ha instaurato un meccanismo di bilanciamento degli interessi in gioco, sotto lo stretto controllo dei giudici nazionali aditi, e a questi ultimi spetta valutare se la richiesta di divulgazione di prove realizzata ex novo sulla base di elementi di prova preesistenti che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo rischi, tenuto conto, ad esempio, del suo carattere eccessivo o troppo generico, di far gravare un onere sproporzionato sulla parte convenuta o sul terzo interessato, indipendentemente dal fatto che si tratti del costo o del carico di lavoro che tale domanda genererebbe. (Sentenza del 10 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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