Conversione religiosa poco credibile: niente protezione per lo straniero

Legittimo, precisano i giudici, valutare la concretezza del presunto vissuto posto a base della richiesta di protezione

Conversione religiosa poco credibile: niente protezione per lo straniero

Niente protezione in Italia per lo straniero che mette sul tavolo il pericolo di una persecuzione religiosa in patria se, in concreto, la descrizione della sua conversione alla fede cristiana – illegale in patria – risulta generica e stereotipata.
Questa l’ottica tracciata dai giudici (ordinanza numero 31225 del 30 novembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il caso relativo ad una donna originaria della Cina, precisano che la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione circa la propria conversione religiosa non costituisce valutazione illegittima sulla sua scelta di fede, ma deve comunque fondarsi sull’esame delle modalità con cui l’esperienza religiosa è stata vissuta dallo straniero e sulla sequenza storica della sua vicenda individuale, verificando perciò il suo reale coinvolgimento personale nell’esperienza religiosa asseritamente vissuta, coinvolgimento che non può essere limitato ad una mera conoscenza teorica della religione.
Sfavorevole alla straniera già il pronunciamento del Tribunale, che ritiene non credibili le dichiarazioni rese dalla donna, soprattutto perché da esse non si desume un effettivo travaglio nel percorso di fede e di adesione alla religione cristiano-evangelica.
Per il giudice del Tribunale, quindi, va esclusa la sincerità della conversione religiosa della donna e va ritenuta non genuina la presunta sua adesione alla nuova fede.
E questa valutazione viene confermata dalla Cassazione, nonostante le obiezioni sollevate dalla donna, mirate a ribadire la fondatezza del proprio timore di persecuzione, se rimpatriata, per ragioni di fede religiosa.
Per i giudici di Cassazione è centrale l’elemento valorizzato in Tribunale, ossia la non credibilità della narrazione della straniera, la cui adesione alla fede cristiana è risultata poggiata su basi stereotipate, prive di un reale vissuto, e su generici elementi, compreso un documento relativo a dichiarazioni della Chiesa Evangelica, aventi contenuto non individualizzato con riferimento alla donna e, quindi, inidoneo agli effetti di comprovare anche una sopravvenuta situazione di rischio legata al culto praticato cui ella andrebbe incontro in caso di ritorno in patria.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che non costituisce un’indebita intromissione nella sfera della coscienza individuale o un improprio modo di valorizzare la sincerità dell’adesione di fede il tentativo di raccogliere informazioni sulle esperienze religiose dell’individuo piuttosto che di verificare la conoscenza teorica della religione in sé. In sostanza, l’esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative, ma, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito da un soggetto che richiede protezione, assumono rilievo le indicazioni fornite sulle modalità con cui questa esperienza religiosa è stata (ed eventualmente continua ad essere) vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata.
Corretta, quindi, l’ottica che in questa vicenda ha portato a ritenere stereotipata e non individuale la descrizione delle ragioni e delle modalità di conversione alla religione cristiana, poiché frutto di un narrato costruito sulla base di informazioni notorie sul culto e privo di elementi frutto di un reale vissuto, e ha perciò consentito di saggiare il reale coinvolgimento personale della straniera nell’esperienza religiosa asseritamente vissuta e di verificare l’esistenza di concrete motivazioni alla base di una conversione da una situazione di ateismo ad una religione notoriamente oggetto di persecuzioni.

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