Direttiva OGM non applicabile ad organismi ottenuti con tecniche ampiamente sicure
I giudici ribadiscono che l’emissione nell’ambiente o l’immissione in commercio, senza aver condotto a buon fine una procedura di valutazione dei rischi, di organismi ottenuti mediante una tecnica o un metodo di mutagenesi che presentino caratteristiche diverse da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza può comportare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente

Chiarimenti importanti sulla direttiva comunitaria in materia di ‘organismi geneticamente modificati’, noti anche come ‘OGM’. I giudici sanciscono che gli organismi ottenuti mediante l’applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo e con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva. In sostanza, è giustificato, in via di principio, escludere l’applicazione della deroga prevista dalla direttiva agli organismi ottenuti mediante l’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi fondati sulle stesse modalità di modificazione, da parte dell’agente mutageno, del materiale genetico dell’organismo interessato di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ma che differiscono da tale seconda tecnica o secondo metodo di mutagenesi per altre caratteristiche, a condizione che dette caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell’organismo di cui trattasi diverse, per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano, da quelle risultanti dall’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza. A sostegno di tale soluzione, i giudici sottolineano che la limitazione della portata della deroga prevista dalla direttiva di cui trattasi, con riferimento al duplice criterio relativo sia all’utilizzo convenzionale in varie applicazioni e sia alla tradizione di sicurezza, è strettamente connessa all’obiettivo stesso di tale direttiva, ossia, nel rispetto del principio di precauzione previsto dal diritto dell’Unione Europea, la tutela della salute umana e dell’ambiente. Essa constata che un’estensione generale del beneficio dell’esenzione agli organismi ottenuti mediante l’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi fondati sulle stesse modalità di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ma che combina tali modalità con altre caratteristiche, distinte da quelle di detta seconda tecnica o di detto secondo metodo di mutagenesi, non sarebbe conforme all’intento del legislatore dell’Unione Europea. I giudici considerano, infatti, che l’emissione nell’ambiente o l’immissione in commercio, senza aver condotto a buon fine una procedura di valutazione dei rischi, di organismi ottenuti mediante una tecnica o un metodo di mutagenesi che presentino caratteristiche diverse da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza può comportare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che interessano diversi Stati membri in modo eventualmente irreversibile. Ciò potrebbe verificarsi anche qualora tali caratteristiche non riguardino le modalità di modificazione, da parte dell’agente mutageno, del materiale genetico dell’organismo interessato. Nondimeno, i giudici rilevano che la deroga sarebbe privata di effetto utile se si ritenesse che gli organismi ottenuti mediante l’applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione della direttiva qualora tale tecnica o tale metodo abbiano subito una qualunque modifica. Pertanto, il fatto che una tecnica o un metodo di mutagenesi abbia una o più caratteristiche distinte da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza giustifica l’esclusione della deroga prevista solo quando sia dimostrato che tali caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell’organismo interessato diverse (per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano) da quelle risultanti dall’applicazione di tale seconda tecnica o di tale secondo metodo di mutagenesi. Tuttavia, gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante l’applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni. (Sentenza del 7 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)