Divieto della doppia incriminazione
Possibile comunque l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti del responsabile di un sistema piramidale fraudolento messo in atto in due Paesi

Ciò a patto che i fatti all’origine delle condanne del responsabile in Spagna e in Portogallo non appaiano identici. In premessa, i giudici comunitari hanno ribadito che in materia di mandato d’arresto europeo vi è un motivo di non esecuzione obbligatoria che rispecchia il principio del ne bis in idem e che mira a evitare che una persona sia nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti. Ciò osta dunque all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea - in questo caso, il Portogallo -, quando la persona ricercata è già stata oggetto di una sentenza definitiva in un altro Stato membro dell’Unione Europea - in questo caso, la Spagna - e vi sconta una pena detentiva per il reato constatato in tale sentenza, a condizione che la persona sia perseguita per gli stessi fatti nello Stato membro che ha emesso il mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda quest’ultima condizione, i giudici ricordano altresì che il principio del ne bis in idem si applica solo quando i fatti sono identici. Deve quindi sussistere un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per contro, non occorre, per dimostrare la sussistenza degli stessi fatti, tenere conto della qualificazione dei reati in discussione secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione (in questo caso, la Spagna). (Sentenza del 21 settembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)