Indagine sull’ex primo ministro che ha fondato una società, riflettori sull’uso improprio di fondi comunitari: legittimo il no del Parlamento all’accesso a due documenti
I giudici osservano che l’interesse su cui si fonda l’istanza avanzata dalla società non è un interesse generale, ma un interesse privato, cosicché non vi è prova dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione della lettera della Commissione Europea

Valida la decisione con cui il Parlamento europeo ha negato a una società ceca l’accesso a due documenti relativi a un’indagine a carico dell’ex primo ministro ceco e relativa al presunto uso improprio di fondi dell’Unione Europea e a potenziali conflitti d’interessi. Questa la posizione del Tribunale europeo, il quale constata, da un lato, la sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire della società avverso la decisione di diniego di accesso alla relazione che la Commissione Europea aveva redatto in materia e respinge, dall’altro, il ricorso di tale società contro la decisione di diniego di accesso a una lettera inviata dalla Commissione Europea all’allora primo ministro ceco. Nello specifico, la società ceca controlla più di 230 società operanti in diversi settori dell’economia, come l’agricoltura, la produzione di alimenti, l’industria chimica o i media, ed è stata inizialmente costituita da quello che è stato primo ministro della Repubblica Ceca dal 2017 al 2021. In una risoluzione del Parlamento, relativa alla riapertura dell’indagine a carico del primo ministro ceco sull’uso improprio di fondi dell’Unione Europea e su potenziali conflitti d’interessi, si è affermato che il capo del governo ceco aveva continuato a controllare il gruppo societario dopo la sua nomina quale primo ministro. Ritenendo inesatta tale affermazione e volendo conoscere le fonti e le informazioni di cui disponeva il Parlamento europeo prima di adottare la risoluzione, la società ha presentato invano una domanda di accesso a diversi documenti. I giudici constatano innanzitutto, a seguito della pubblicazione della relazione, il diniego, da parte del Parlamento, di accesso a tale documento non ha più effetto poiché l’autore del documento, la Commissione Europea, ha deciso di renderlo accessibile al pubblico. Ciò significa che l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui nega l’accesso a detta relazione, non può comportare alcuna conseguenza aggiuntiva rispetto alla divulgazione di tale documento e non può procurare alcun beneficio alla società. I giudici aggiungono poi che l’interesse su cui si fonda l’istanza avanzata dalla società non è un interesse generale, ma un interesse privato, cosicché non vi è prova dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione della lettera della Commissione Europea. (Sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale dell’Unione Europea)