Ipotesi infarto per il passeggero: ciò non basta a giustificare la guida spericolata del conducente

Confermata in via definitiva la multa a carico di un automobilista beccato ad effettuare un sorpasso praticamente a ridosso di un incrocio

Ipotesi infarto per il passeggero: ciò non basta a giustificare la guida spericolata del conducente

Passeggero con un dolore al petto: l’ipotesi di un infarto non basta, da sola, a legittimare la corsa spericolata dell’automobilista verso l’ospedale.
Questa la visione tracciata dai giudici (ordinanza numero 30833 del 24 novembre 2025 della Cassazione), confermando la multa a carico di un conducente beccato ad effettuare un sorpasso praticamente a ridosso di un incrocio.
Scenario della vicenda è la provincia di Bergamo. A finire nei guai è un uomo, multato per una clamorosa imprudenza alla guida della propria vettura, ossia l’avere effettuato un sorpasso a ridosso di un incrocio. Inevitabile la multa, ridotta però dal Giudice di pace alla luce della giustificazione addotta dall’automobilista, ossia l’essersi trovato in stato di necessità, perché la persona che egli trasportava aveva accusato un malore ed aveva bisogno di cure mediche urgenti.
Questa obiezione, ulteriormente prospettata in secondo grado, non è sufficiente, secondo i giudici, per riconoscere all’automobilista la cosiddetta esimente dello stato di necessità.
Su questo fronte, i giudici del Tribunale ricordano, in premessa, che perché sussista uno stato di necessità occorre che il pericolo sia costituito dal rischio di un danno grave alla persona, che esso sia attuale e imminente, che non sia stato provocato dallo stesso soggetto, che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato, che il pericolo non sia altrimenti evitabile e che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto, ma, aggiungono, nella vicenda in esame, i presupposti previsti per l’esimente dello stato di necessità, presupposti che l’automobilista avrebbe dovuto provare, non sussistono. Ciò perché la certificazione del Pronto Soccorso allegata riporta solo che “il paziente riferisce dolore epigastrico”. In sostanza, si tratta di sintomi che, non essendo supportati da altri, non permettono una valutazione di gravità nei termini necessari alla luce della normativa. Inoltre, non emergono elementi per affermare il pericolo di vita del passeggero e l’impossibilità per l’automobilista di agire in altro modo. Infine, la direzione di marcia tenuta non era verso il più vicino ‘Pronto Soccorso’ ma verso un Comune privo di una struttura di medicina d’urgenza.
Per i giudici del Tribunale, quindi, il quadro è chiaro e inchioda l’automobilista. Anche tenendo presente il principio secondo cui l’erronea supposizione dell’esistenza di uno stato di necessità, per essere tutelabile, non può derivare da una percezione meramente soggettiva e dallo stato d’animo del soggetto ma deve avere dei riscontri oggettivi, risultati assenti in concreto, invece, in questa vicenda.
Col ricorso in Cassazione, però, nonostante la prospettiva tracciata in Tribunale, l’automobilista continua a sostenere la propria buonafede. In questa ottica, poi, il legale che lo difende sostiene che lo stato di necessità opera non solo in caso di pericolo imminente di danno grave alla persona ma anche quando vi sia la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, quali una situazione concreta che integra il modello legale di detta esimente.
Ragionando in questa ottica, l’automobilista spiega che quello del Comune verso cui era diretto con la propria vettura era l’ospedale più vicino, anche se sprovvisto di ‘Pronto Soccorso’ – circostanza, questa, che l’automobilista sostiene non essergli stata nota – e il suo raggiungimento avrebbe permesso comunque l’apporto delle cure necessarie alla persona trasportata, che lamentava dolori al torace.
In sostanza, l’automobilista aveva temuto un attacco di cuore ai danni del passeggero e aveva provato a raggiungere quello che gli era sembrato l’ospedale più vicino.
A queste obiezioni, però, i magistrati di Cassazione danno poco peso, anche alla luce del principio secondo cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del ‘Codice della strada’, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora il conducente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità – l’imminente pericolo di vita del passeggero.
Corretta, e quindi condivisibile, la valutazione compiuta dai giudici del Tribunale, i quali hanno ribadito la necessità del simultaneo ricorrere di un pericolo, costituito dal rischio di un danno grave alla persona, attuale e imminente e non provocato dal soggetto sanzionato; la necessità che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato e che il pericolo non sia altrimenti evitabile; la necessità che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto.
Ragionando in questa ottica, quindi, nella vicenda in esame non può trovare conferma l’assunto dell’automobilista in ordine all’essere stata determinata la violazione a suo carico dal ricorrere di una situazione di stato di necessità per un pericolo grave e imminente – reale o seriamente temuto – coinvolgente il terzo trasportato, chiosano i giudici di Cassazione, confermando in toto la decisione del Tribunale.

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