La fattura elettronica non è titolo sufficiente per un decreto ingiuntivo
Il creditore che voglia ottenere un decreto ingiuntivo deve necessariamente produrre l’estratto autentico delle scritture contabili, non essendo sufficiente presentare la fattura elettronica

Al fine di ottenere un decreto ingiuntivo non ci si può basare esclusivamente sulle fatture emesse, anche se in formato elettronico. Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Roma il 24 settembre 2024.
Il giudice ha chiarito che l'articolo 634 del Codice di procedura civile, che riguarda la prova scritta, si incentra sulla particolare rilevanza della corretta tenuta della contabilità come indicatore dell'affidabilità della parte interessata. Di conseguenza, nonostante la fatturazione elettronica assicuri alti standard di certezza e autenticità, di per sé non è sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha emesso un decreto che richiede l'integrazione documentale, invitando il ricorrente a presentare entro 30 giorni un estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente le fatture e l’attestazione notarile della corretta tenuta secondo la legge.