Lotta alla corruzione: via libera alla norma nazionale che vieta a una persona di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo di tre anni se, nell’esercizio di tale funzione, ha violat
Tuttavia, la persona deve poter far controllare tale sanzione da un giudice, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità

Nell’ottica della lotta contro la corruzione viene chiarito dai giudici che il diritto dell'Unione Europea non osta a che a una persona venga vietato ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo di tre anni se, nell’esercizio di tale funzione, ha violato le norme relative ai conflitti di interessi. Allo stesso tempo, però, la persona deve poter far controllare tale sanzione da un giudice, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo a un uomo che nel 2016 era stato eletto sindaco di un Comune in Romania e che, allo stesso tempo, era stato ‘censurato’ in un rapporto stilato nel 2019 dall’‘Agenzia nazionale per l’integrità’ della Romania, rapporto in cui si era messo nero su bianco che il sindaco non aveva rispettato le norme che disciplinano i conflitti di interessi in materia amministrativa. Legittima, quindi, la normativa nazionale che prevede, al termine di un procedimento amministrativo, una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale funzione, nel caso in cui detta misura non abbia natura penale. Al riguardo, ai fini della valutazione della natura penale di una sanzione vengono in rilievo tre criteri: la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la natura stessa dell’illecito e il grado di severità della sanzione. Anzitutto, per quanto riguarda il primo criterio, né la cessazione di pieno diritto del mandato in caso di constatazione di un conflitto di interessi né il divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva sono considerati in diritto rumeno sanzioni penali. Inoltre, il secondo criterio impone di verificare se la misura di cui trattasi persegua, in particolare, una finalità repressiva. Orbene, la normativa presa in esame mira a garantire l’integrità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni e degli incarichi pubblici nonché a prevenire la corruzione istituzionale. Infatti, la finalità di tale divieto, come così come quella della decadenza di pieno diritto dal mandato, consiste nel preservare il buon funzionamento e la trasparenza dello Stato, ponendo fine in modo duraturo alle situazioni di conflitto di interessi. Pertanto, una tale misura persegue un obiettivo essenzialmente preventivo e non repressivo. Per quanto concerne il terzo criterio, tale misura di divieto non consiste nell’imporre una pena detentiva o nell’infliggere un’ammenda, bensì nel vietare l’esercizio futuro di attività determinate, nella specie, di ricoprire cariche pubbliche elettive, a un gruppo circoscritto di persone aventi uno status particolare. Esso ha inoltre una durata limitata e non ha ad oggetto il diritto di voto. (Sentenza del 4 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)