Mandato d’arresto europeo: consegna sospesa se c’è rischio per la salute della persona

Se la consegna è idonea a creare, per la persona gravemente malata, un rischio di trattamenti inumani o degradanti che non può essere escluso entro un termine ragionevole, allora non si può eseguire il mandato d’arresto

Mandato d’arresto europeo: consegna sospesa se c’è rischio per la salute della persona

A fronte di un mandato d’arresto europeo, il rischio che la salute della persona ricercata venga messa manifestamente in pericolo giustifica la sospensione temporanea della sua consegna ed obbliga l’autorità dell’esecuzione a chiedere all’autorità che ha emesso il mandato informazioni in merito alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere tale persona. Di conseguenza, se la consegna è idonea a creare, per la persona gravemente malata, un rischio di trattamenti inumani o degradanti che non può essere escluso entro un termine ragionevole, l’autorità dell’esecuzione non può eseguire il mandato d’arresto. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame il caso concernente un mandato d’arresto europeo emesso dalla Croazia a carico di una persona residente in Italia e affetta, come certificato da una perizia psichiatrica, da un disturbo psicotico - richiedente la prosecuzione di una terapia farmacologica e psicoterapica - con annesso elevato rischio di suicidio in caso di incarcerazione.

I giudici comunitari chiariscono che se vi sono valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, allora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna. Il potere di valutare tale rischio deve essere esercitato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione rispettando il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dalla Carta dei diritti fondamentali. Per ricadere sotto tale divieto, detto trattamento deve nondimeno raggiungere una soglia minima di gravità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione. Più specificamente, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia, alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, detta autorità è tenuta a sospendere la consegna. In tal caso, al fine di assicurare un’efficace cooperazione in materia penale, essa deve chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato la trasmissione di qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall’autorità giudiziaria emittente, allora il mandato d’arresto europeo deve essere eseguito. È tuttavia possibile che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione arrivi alla conclusione che, da un lato, in caso di consegna, la persona ricercata correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante e che, dall’altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole. In questo caso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un siffatto termine ragionevole, deve essere concordata una nuova data di consegna d’intesa con l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato. (Sentenza del 18 aprile 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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