Offerta di pacchetti satellitari: chiarimenti sull’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore
Tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite

Qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l’atto di comunicazione al pubblico via satellite, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all’organismo di radiodiffusione, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. In sostanza, a fronte della ritrasmissione transfrontaliera di programmi via satellite, il principio dello Stato di emissione si applica anche all’offerente di pacchetti satellitari. I giudici ricordano che una trasmissione costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite allorché è caratterizzata dall’atto di inserire segnali portatori di programmi effettuato sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, e tali segnali sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra e sono destinati ad essere ricevuti dal pubblico e, qualora gli stessi segnali siano criptati, il loro dispositivo di decriptazione è messo a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Poi, tanto una trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto una loro trasmissione diretta che soddisfino tutte le suddette condizioni cumulative devono essere considerate, ciascuna, una sola comunicazione al pubblico via satellite e quindi indivisibile. Tuttavia, l’indivisibilità di una siffatta comunicazione non significa necessariamente che l’intervento dell’offerente di pacchetti satellitari in tale comunicazione possa essere effettuato senza l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati. Infine, un’autorizzazione del genere deve essere ottenuta, in particolare, dalla persona che avvia tale comunicazione o che interviene in occasione di quest’ultima, di modo che, mediante tale comunicazione, essa renda le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nell’ambito di un’autorizzazione concessa ad un’altra persona. Orbene, una comunicazione al pubblico via satellite, come quella oggetto del procedimento principale, è avviata dall’organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. I giudici rilevano altresì che, nella misura in cui si ritiene che una siffatta comunicazione al pubblico via satellite venga effettuata soltanto nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, l’organismo di radiodiffusione è obbligato ad ottenere la suddetta autorizzazione unicamente in tale Stato membro. Tuttavia, essi precisano che, al fine di determinare il compenso adeguato dei titolari per tale comunicazione delle loro opere, si deve tener conto di tutti gli aspetti dell’emissione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest’ultima. E da ciò si deduce che, se una parte di tali telespettatori effettivi o potenziali è situata in Stati membri diversi da quello in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, spetta, se del caso, alle diverse società di gestione collettiva interessate trovare soluzioni adeguate per garantire un equo compenso a detti titolari. Ciò premesso, i giudici ricordano che non si può escludere che altri operatori intervengano nell’ambito di una comunicazione al pubblico via satellite in modo da rendere accessibili le opere o i materiali protetti ad un pubblico più ampio di quello cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione. In un’ipotesi del genere, l’intervento di tali operatori non è coperto dall’autorizzazione concessa a detto organismo. Ciò può verificarsi, in particolare, allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale comunicazione e rende così le opere o i materiali protetti accessibili a un pubblico nuovo. Inoltre, l’obiettivo è garantire che qualsiasi comunicazione al pubblico via satellite sia soggetta esclusivamente alla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi vigente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. Pertanto, sarebbe contrario a tale obiettivo se l’offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi anche in altri Stati membri. (Sentenza del 25 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)